Cari Capi,
Con l’avvicinarsi dei campi, è bene aggiornarci sulle leggi ed i regolamenti che a diverso titolo disciplinano le nostre attività. Nello scorso biennio il quadro legislativo è stato emergenziale e straordinario; quest’anno torniamo alla normalità e possiamo inquadrare i nostri “campi” – se svolti in Regione Piemonte – all’interno di 3 principali dispositivi legislativi:
- Per quanto riguarda le case (case per ferie/case vacanza, per Vacanze di Branco o di Cerchio, campi invernali) rimane valida la legge 13/2017 🔗, regolamento 4/2018 🔗, secondo cui è il proprietario o il gestore della struttura a presentare la SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) e non il Gruppo scout che la utilizza.
Bisogna solamente accertarsi, con il proprietario, che sia stata presentata presso il Comune competente tale documentazione comprensiva di allegati tecnici, e fornire comunque al proprietario i vostri dati e le generalità degli alloggiati per espletare le norme sulla Pubblica Sicurezza.
- Per ciò che concerne i campeggi fissi con strutture mobili o campeggi mobili (campi di reparto), la legge di riferimento è la Legge regionale n. 5/2019 🔗 che disciplina le varie forme di turismo itinerante.
Al momento il regolamento attuativo è ancora in fase di scrittura, pertanto i moduli precedenti rimangono tuttora validi per quest’anno (non stupitevi quindi se sugli stessi vi sono i riferimenti alla precedente legge): per campi di reparto è necessario utilizzare il seguente modulo 🔗, che va consegnato all’Ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di riferimento per il campo.
Consigliamo comunque di contattare direttamente l’ufficio comunale per verificare la ricezione del modulo e di portarne una copia con sé al campo, e di verificare se è previsto il pagamento di particolari tasse comunali (es. tassa rifiuti)
- Per i campeggi itineranti (Route) la legge di riferimento è sempre la Legge regionale n. 5/2019 🔗 ed è da utilizzarsi questo modulo 🔗, ferme restando tutte le accortezze di cui sopra
Accanto ai 3 riferimenti di cui sopra, è utile per tutti conoscere la norma regionale in materia di sicurezza per quanto riguarda gli incendi boschivi (previsione, prevenzione, lotta attiva), definite dalla Legge regionale n. 15/2018 🔗, ponendo particolare attenzione alle prescrizioni all’art. 10
Infine, consigliamo di fare una verifica con la ASL competente a livello territoriale per accertarsi dell’eventuale esistenza di particolari adempimenti o precauzioni da avere per quel luogo, e contestualmente di informarvi su quale sia l’ospedale più vicino e reperire il numero della guardia medica per sapere a chi rivolgervi in caso di bisogno.
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